SENTENZA DEL GIORNO – 27/07/2021

da | Lug 27, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - LUGLIO 2021

CONVIVENTI MA NESSUN RAPPORTO FISICO: NON VI E’ RICONCILIAZIONE CONIUGALE. NESSUNA CONDIZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ ALL’AZIONE DI DIVORZIO

Dopo la separazione una donna tentava di sostenere l’avvenuta interruzione della separazione con conseguente condizione di improcedibilità dell’azione di divorzio, l’ex marito si opponeva ed i Giudici concordavano con lui ritenendo che i mesi di convivenza dopo la separazione non avevano avuto un significato di riconciliazione. La Corte d’Appello dopo l’impugnazione da parte della ex moglie, le riconosceva un mantenimento di 500 euro mensili, ma riteneva non si potesse parlare di riconciliazione tra lei e l’ex marito, a fronte dei pochi mesi di convivenza. La Corte, concordando con il Tribunale, sosteneva che non vi fosse alcuna ricostituzione dell’affectio maritalis, ma solo una ripresa temporanea della convivenza, dovuta ad interessi pratici di entrambi gli ex coniugi, ossia anche per comodità dell’ex marito, che si trovava più vicino al suo luogo di lavoro. La donna, infatti, continuava ad incassare l’assegno mensile di 500 euro mentre l’ex marito dormiva sul divano e intratteneva una relazione extraconiugale. Ricorsa in Cassazione la donna sosteneva che la convivenza fosse ripresa, per pochi mesi, con la finalità degli ex coniugi di prestarsi reciproca assistenza, essendo lei gravemente diabetica e l’ex marito convalescente per aver subito un delicato intervento chirurgico al cuore, ed era dunque illogico escludere la ricostituzione dell’affectio familiare come fattore interruttivo della separazione e condizione di improcedibilità dell’azione di divorzio, aggiungendo che la mancanza di intesa sessuale e di affectio coniugalis era stata dedotta da fatto non rilevante in tal senso, ossia dalla circostanza che l’ex marito dormisse sul divano, senza, peraltro, considerare l’età (66 lei e 64 lui) e le condizioni di salute degli ex coniugi, mentre si era considerato secondario il fatto che nel periodo di convivenza lei e l’ex coniuge si fossero presi cura l’una dell’altro. La Cassazione però respingeva la tesi della donna, ritenendo non provata la ripresa della convivenza come affectio maritalis. Non era sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che essi avessero ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale. Nel caso di specie era palese la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale, tra i coniugi, e dunque la Corte rigettava il ricorso.(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 14037 del 21.5.2021)

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