IL MARITO FA CARRIERA IN CITTA’ E LA MOGLIE RESTA IN PAESE CON LE FIGLIE: LEI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE.
Marito e moglie si separano. La donna, già durante il matrimonio, era tornata a vivere in paese portando con sé le figlie e scegliendo così di non rimanere in città, dove il marito svolgeva la propria attività professionale, e di non ricercare lì una occupazione. La Corte d’Appello riformando la decisione del Tribunale, accoglieva le richieste avanzate dalla donna e condannava l’ex marito a corrisponderle ogni mese un assegno divorzile pari a 2mila euro, a cui si aggiungeva anche l’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori con un assegno mensile di complessivi 2mila e 800 euro (1.400 euro per ciascuna figlia) da corrispondersi alla madre e il concorso alle spese mediche straordinarie, scolastiche, sportive, culturali, per vacanze estive ed invernali. L’uomo ricorreva in Cassazione e poneva come elemento centrale del suo ricorso l’assegno divorzile alla moglie, sostenendo che la rilevante disparità nella situazione economico-patrimoniale tra lui e l’ex moglie andava messa in discussione, perché l’ex moglie svolgeva un’attività lavorativa di un certo prestigio all’interno della pubblica amministrazione. Si riteneva, in realtà, che l’esigenza perequativa assolta dall’assegno divorzile ben poteva maturare rispetto ad un ménage familiare in cui i coniugi, per esigenze lavorative, si fossero trovati a vivere in due distinte città. Ma per l’ex marito era illogico ritenere che le scelte della ex moglie le abbiano impedito di far carriera nella pubblica amministrazione, comportando per lei un sacrificio nella conduzione domestica. Secondo lui, infatti, non era stato valutato il sacrificio da lui compiuto e consistito nel dover vivere quotidianamente senza la famiglia e senza i figli.Per la Cassazione, però, tutto ciò non era sufficiente a mettere in discussione le valutazioni compiute dalla Corte d’Appello, che aveva valutato la condotta della donna come frutto di una scelta condivisa col marito e una scelta che aveva effettivamente consentito al marito di fare carriera.La Corte quindi rigettava il ricorso, confermando gli assegni alle figlie e alla moglie. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 13459 del 18.5.2021)
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