RITARDO NELLA PRESTAZIONE URGENTE: RESPONSABILE LA STRUTTURA OSPEDALIERA.
Un uomo di una provincia laziale veniva ricoverato per un intervento d’urgenza, ma giunta l’operazione questa veniva rimandata poiché era subentrato un caso più grave che la struttura riteneva avere la precedenza. I familiari dell’uomo decidevano quindi di farlo trasferire in una clinica privata per farlo operare il prima possibile. Eseguita l’operazione presso la clinica privata, l’uomo si rivolgeva alla struttura pubblica perché gli rimborsasse i costi sostenuti per l’operazione presso la struttura privata, ma la Regione Lazio riteneva ingiustificata la sua richiesta e quindi l’uomo adiva il Tribunale il quale, a sua volta, rigettava la richiesta. A riformare totalmente la decisione era la Corte d’Appello dinanzi la quale l’uomo aveva impugnato la decisione del Tribunale. La Corte riteneva infatti che la Regione Lazio fosse tenuta a rimborsare le spese sostenute dal paziente ritenendo che la sua prestazione fosse urgente e che dunque il differimento della operazione costituisse inadempimento con conseguente danno consistito nella necessità della spesa sostenuta successivamente dai familiari del paziente per le cure presso la struttura sanitaria privata. La Regione ricorreva in Cassazione la quale, però, concordava con la Corte d’Appello, i familiari del paziente avevano tenuto una condotta in conseguenza all’inadempimento altrui (il differimento dell’operazione urgente) per evitare un danno maggiore, in questo caso quindi non potrà essere imputata al paziente la condotta colpevole e dunque di conseguente era escluso un suo inadempimento. A nulla era valsa la tesi difensiva della Regione secondo la quale il paziente aveva reso impossibile la prestazione facendosi operare in un’altra struttura. La Regione doveva quindi risarcire all’uomo i costi sostenuti per l’intervento presso la clinica privata. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 16936 del 15.6.2021)
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