SENTENZA DEL GIORNO – 29/04/2021

da | Apr 29, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - APRILE 2021

VOLO DIROTTATO A DESTINAZIONE PIÙ VICINA DEL PREVISTO: NESSUN RISARCIMENTO PER I PASSEGGERI.

Un passeggero prenotava un volo Klangfurt-Berlino con scalo a Vienna, ma veniva dirottato su un altro scalo berlinese a causa delle condizioni meteo avverse, accumulando un ritardo di quasi un’ora. Il ricorrente avrebbe potuto agevolmente raggiungere lo scalo di destinazione, distante soli 24 km con un altro mezzo di trasporto e chiedere il successivamente il rimborso alla compagnia aerea. 

Tuttavia, secondo il Tribunale circoscrizionale austriaco al passeggero non spettava alcun risarcimento non essendoci stato alcun cambiamento sostanziale nell’itinerario ed essendo il ritardo inferiore a 3 ore.

Il passeggero proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale dinanzi la Corte di Giustizia. 

Alla luce della normativa comunitaria, le spese di trasferimento per la destinazione sono sempre a carico del vettore. 

La fattispecie in oggetto rientrava nella casistica appena indicata, data la presenza di due aeroporti nella città di Berlino, ma, sempre alla luce della normativa comunitaria, un volo dirottato è da considerarsi come cancellato prevedendo il risarcimento del danno solo se il ritardo accumulato risulti  superiore al limite di 3 ore. 

In ogni caso, il vettore deve prestare assistenza al passeggero mettendogli a disposizione un servizio di trasporto alternativo per raggiungere l’aeroporto di destinazione, oppure restituire le spese affrontate dal passeggero. 

Affinché il vettore possa essere esonerato dal risarcimento del danno, quest’ultimo deve dimostrare l’esistenza del nesso di causalità tra una causa eccezionale e il ritardo, tenendo conto anche della possibilità che la scriminante si verifichi in relazione al volo precedente a quello dirottato. 

Sulla base di queste considerazioni, quindi, al passeggero spetta un rimborso forfettario (che può arrivare fino a un massimo di 600 euro) a seconda della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, ma non il risarcimento del danno. 

(Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza del 22.4.2021)

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