IL COMUNE DEVE RISARCIRE I DANNI AI RESIDENTI PER IL CAOS CAUSATO DALLA MOVIDA.
Un gruppo di residenti a Torino convenivano in giudizio il Comune, chiedendo che venisse ordinata la cessazione immediata delle immissioni sonore eccessive o quantomeno che venissero ridotte e riportate entro i limiti di normale tollerabilità.
I ricorrenti torinesi chiedevano inoltre che venisse prevista una penale per ogni giorno di ritardo e il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Secondo gli abitanti del quartiere, il Comune, all’indomani delle Olimpiadi invernali del 2006, avrebbe contribuito a rendere la zona in questione il principale centro di svago e divertimento notturno con la conseguenza del superamento dei limiti di immissione sonora, provato dalle relazioni delle autorità competenti eseguite a partire dal 2013.
Il Comune si difendeva dichiarando di aver posto in essere tutto il necessario per garantire la pacifica convivenza dei cittadini e di aver agito nel pieno rispetto delle regole.
Il Tribunale riteneva fondata la domanda dei ricorrenti, anche a fronte delle mancate contestazioni da parte del Comune alle risultanze della consulenza tecnica.
I residenti lamentavano anche, oltre alle immissioni rumorose, la presenza di sporcizia, i danni alle auto e il caos inevitabilmente collegato alla presenza di un numero elevato di persone.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale riteneva il Comune responsabile di aver favorito gli interessi dei giovani e dei commercianti, sacrificando quelli dei residenti e non operando, quindi, un giusto bilanciamento.
Tuttavia, il Tribunale non accoglieva la domanda degli abitanti in ordine all’inserimento di una penale per ogni giorno di ritardo nella cessazione dei rumori, dichiarandosi incompetente a decidere l’assetto del territorio.
Non venivano però disattese le domande dei ricorrenti in merito al risarcimento del danno non patrimoniale, che il Giudice liquidava in euro 500 per ogni mese di permanenza nel quartiere in questione, riconoscendo ai cittadini la lesione del diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell’habitat domestico e di quartiere.
(Tribunale di Torino, sez. II Civile, sentenza n. 1261 del 15.3.2021)
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