BACI E PALPEGGIAMENTI SUBDOLI: SCATTA LA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE.
Un uomo si rivolgeva ad un’officina per sistemare la copertura dei sedili della sua auto. Qui incontrava una donna alla quale faceva delle avances consistenti in un bacio sulla guancia e in alcuni palpeggiamenti che risultavano, però, alquanto sgraditi. L’uomo veniva condannato per il reato di violenza sessuale sia in Tribunale sia in Corte d’Appello. Ricorreva, quindi, in Cassazione e descriveva i suoi come semplici gesti di cortesia, che non gli sembrava avessero infastidito la donna. L’uomo sottolineava che il suo comportamento era privo di qualsivoglia rilevanza penale, poiché sono i baci sulla bocca a rientrare nella categoria degli atti sessuali, interessando zone erogene, e non i baci sulla guancia. Spiegava, inoltre, che non aveva alcuna volontà di palpeggiarla, ma che l’aveva toccata per sbaglio quando si era avvicinato per aiutarla a sistemare la gomma piuma all’interno dell’auto. I Giudici, però, non condividevano le motivazioni dell’uomo e ritenevano fondamentali, ai fini della corretta ricostruzione dell’episodio, i complimenti che lo stesso aveva rivolto alla donna in occasione del bacio, nonché le modalità repentine e subdole dell’accaduto. I Giudici ritenevano la condotta dell’uomo tutt’altro che innocente, soprattutto perché i palpeggiamenti risalivano a un giorno dopo il bacio, a dimostrazione della connotazione sessuale dei gesti compiuti nei confronti della donna.
La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6158 del 17.2.2021)
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