OPERATO D’URGENZA IN VACANZA: NESSUN RIMBORSO AL RIENTRO IN ITALIA DALL’ASL
Un uomo, al ritorno dalla sua vacanza in Brasile, chiedeva all’Azienda sanitaria il rimborso delle spese mediche che aveva dovuto affrontare per sottoporsi ad un urgente intervento chirurgico. La Corte d’Appello rigettava la sua domanda e l’uomo ricorreva in Cassazione sottolineando che nel suo caso si trattava di una patologia di eccezionale gravità, che aveva comportato un intervento urgente in una struttura altamente specializzata e che, era proprio l’urgenza della situazione in cui il ricorrente si era trovato a non aver reso possibile un’indagine circa la possibilità di effettuare lo stesso intervento in Italia. I Giudici della Cassazione non condividevano le ragioni su cui l’uomo fondava il suo ricorso ritenendo non dovuto il rimborso delle spese mediche, perché la normativa vigente escludeva che l’Azienda sanitaria coprisse le spese di un ricovero d’urgenza sopportate da un cittadino durante un soggiorno turistico all’estero. La Cassazione sottolineava che il cittadino italiano poteva ottenere il rimborso di cure prestate all’estero presso centri di altissima specializzazione, a fronte di prestazioni non ottenibili nel nostro paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Doveva trattarsi di centri dotati di non comuni tecniche operative o di attrezzature ad avanzata tecnologia, non presenti o non disponibili tempestivamente nel paese stesso, ed era peraltro richiesta la preventiva autorizzazione, fatti salvi i casi di urgenza per cittadini i quali già si trovassero all’estero, sempre e comunque nel caso in cui sussistesse il requisito dell’altissima specializzazione. Unica eccezione era rappresentata dalle cure di cui il cittadino avesse usufruito all’estero nel caso in cui vi si trovasse per motivi di studio o lavoro.
La Corte rigettava quindi il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 1933 del 28.1.2021)
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