IL TESTAMENTO BIOLOGICO PER DISPORRE DEL PROPRIO FINE VITA.
Le disposizioni vigenti prevedono che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie convinzioni e preferenza in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie. Tali disposizioni devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residente del disponente medesimo che provvede all’annotazione in apposito registro se istituito oppure presso le strutture sanitarie quando ne ricorrano i presupposti. Ne deriva che le DAT raccolte in sede locale dovrebbero andare ad alimentare la banca dati nazionale, tale banca dati ha la funzione di raccogliere copie delle disposizioni, garantire il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca, assicurarne la piena accessibilità sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato. In qualsiasi momento il dichiarante potrà revocare il deposito del proprio testamento biologico, potrà richiederne la sostituzione o indicare un nuovo fiduciario; in questi casi dovrà ripetere tutto il procedimento al parti di un nuovo testamento biologico e, solo il dichiarante o il suo fiduciario, possono richiedere la riconsegna di quanto depositato.
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