PER OTTENERE L’INDENNIZZO DALLA COMPAGNIA TELEFONICA E’ NECESSARIO CHE TALE POSSIBILITA’ SIA PREVISTA DAL CONTRATTO.
Un uomo adiva il Giudice di Pace chiamando in causa una compagnia telefonica al fine di sentir accertare e dichiarare l’intervenuto suo recesso dal contratto di telefonia nonché il grave inadempimento della compagnia telefonica per non aver adempiuto alla volontà di recesso manifestata dall’utente e non aver proceduto alla disattivazione dell’utenza telefonica, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell’indennizzo di una somma di 5€ al giorno fino alla data di disattivazione dell’utenza (come da regolamento deliberato dall’AGCOM). Il giudice dichiarava l’intervenuto recesso dell’utente, ma rigettava la domanda di pagamento dell’indennizzo per non avere l’utente né subito né provato alcun danno. Veniva così proposto appello dall’utente, ma il Tribunale confermava la decisione del Giudice di Pace, inevitabile quindi il ricorso in Cassazione, la quale evidenziava che la censura mossa dalla ricorrente, in ordine all’eccepita nullità della sentenza fosse inammissibile in quanto non si correlava alla motivazione della pronuncia. La sentenza d’appello infatti non rilevava che l’azione di indennizzo fosse improponibile in assoluto, ma la riteneva infondata per una ragione diversa posto che censurava il fatto che l’attrice non avesse dedotto e dimostrato che nel contratto (che non aveva prodotto in giudizio) fosse stata prevista la debenza dell’indennizzo.
Il Tribunale aveva infatti affermato che l’azione fosse infondata, in quanto la previsione dell’indennizzo non era stata inserita nel contratto ed anzi il contratto non era stato proprio prodotto in giudizio, non avendo affermato che l’azione non fosse introducibile in via assoluta davanti al giudice ordinario, ma che non ne fossero stati dimostrati i presupposti.
La corte dichiarava inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 28230 del 10.12.2020)
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