UTILIZZA IL TELEFONO FERMO AL SEMAFORO ROSSO: MULTATO
Così, l’automobilista veniva multato colpevole di aver fatto uso durante la guida, del telefono cellulare, senza auricolare o vivavoce, mentre con la propria vettura era fermo al semaforo rosso, in attesa di impegnare un incrocio. Giudice di Pace e Tribunale confermavano la sanzione, ed in paticolare quest’ultimo respingeva l’ipotesi della mancanza di prove circa il fatto che il veicolo si trovasse in movimento al momento dell’accertamento avanzata dal legale dell’automobilista, in quanto il verbale faceva piena prova, fino a querela di falso, di quanto accertato dall’agente verbalizzante e, peraltro, la prova che il veicolo si trovasse in movimento sarebbe stata superflua.
L’automobilista non soddisfatto ricorreva in Cassazione, la quale però rendeva definitiva la multa, ritenendo inequivocabile e meritevole di sanzione il suo comportamento.
Il difensore sosteneva che non vi fosse alcuna prova della situazione di marcia del veicolo ma nel verbale si faceva riferimento alla sola guida, mentre, per il Codice della strada, la guida non poteva essere equiparata alla situazione di marcia. La Corte ricordava che l’automobilista era stato sanzionato perché durante la guida, mentre impegnava un incrocio, faceva uso di un telefono cellulare e ribadiva che il verbale faceva piena prova, fino a querela di falso, circa il fatto che la vettura fosse in movimento.
Ma soprattutto, l’art. 157 del codice della strada disponeva che per arresto doveva intendersi l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permaneva il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici, anche perché sarebbe stato del tutto irragionevole immaginare che il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l’obbligo di sgomberare l’area il prima possibile, potesse tranquillamente utilizzare un telefonino proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si fosse momentaneamente arrestato.
La Corte dunque rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 23331 del 23.10.2020)
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