DEQUALIFICA A MANSIONI INFERIORI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE: E’ FONDAMENTALE CHE SIA PER POCO TEMPO.
Con un ordine di servizio un’azienda di trasporti adibiva un lavoratore dipendente a mansioni inferiori a quelle di sua competenza. A seguito di ciò, il lavoratore si rivolgeva al Tribunale per vedere sancito l’obbligo della società di adibirlo esclusivamente alle mansioni di sua competenza, non a quelle inferiori e dequalificanti precedentemente svolte, e di corrispondergli la retribuzione prevista contrattualmente per la qualifica di appartenenza. Inoltre, sosteneva l’illegittimità e il carattere persecutorio e vessatorio del comportamento della società concretatosi nel suo demansionamento e nella reiterata irrogazione di sanzioni disciplinari, a fronte del rifiuto da lui opposto a tale impiego. Il lavoratore riteneva configurabile mobbing, l’ordine di servizio dell’azienda incideva, secondo lui, in senso pregiudizievole sul suo stato di salute psico-fisico, e ciò rendeva legittima, a suo avviso, la condanna della società al risarcimento del danno biologico, professionale, esistenziale e morale da lui subito.
Questa visione però non viene condivisa nè in Tribunale nè in Corte d’Appello, le quali, difatti, respingevano le richieste del lavoratore, mentre veniva ritenuto legittimo l’impiego del dipendente in mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza, dovendo ammettersi una tale flessibilità, tenuto conto del ridotto periodo di tempo di adibizione ad esse, in assoluto e nell’arco della singola giornata lavorativa.
Ovviamente non concorde il lavoratore, che sosteneva fosseri stati violati il Codice Civile e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al “Trasporto pubblico locale”, poiché l’impiego promiscuo del dipendente in compiti propri della qualifica inferiore in precedenza rivestita era escluso sul piano legislativo e contrattuale, e deduceva da ciò l’illegittimità del disconoscimento dell’idoneità lesiva della condotta tenuta dalla società, viceversa qualificabile come mobbing e fonte di danno risarcibile, e ricorreva dunque in Cassazione, quest’ultima sottolineava però che il lavoratore per motivate esigenze aziendali, potesse essere dequalificato anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. La flessibilità data dall’impiego del lavoratore in mansioni promiscue era legittima, mentre non trovava ostacolo nella disciplina contrattuale di settore, la cui interpretazione in termini di legittimazione della flessibilità in uso in quanto autorizzata da precedenti accordi collettivi pur dichiarati superati.
Erano dunque inconfigurabili condotte illegittime della società idonee a fondare pretese risarcitorie, il lavoratore doveva accettare la flessibilità d’uso, a maggior ragione riferita ad un arco di tempo ridotto.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 22668 del 19.10.2020)
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