
NELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E’ DETERMINANTE L’INTERESSE DEI FIGLI AFFIDATI A RISIEDERVI.
Il Tribunale di Siena pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito e fissando in capo a lui l’obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento per il figlio maggiormente non economicamente autosufficiente e alla moglie, e revocava l’assegnazione della casa coniugale in capo alla donna, la quale ricorreva in appello per contestare questa revoca, e l’aumento dell’assegno. La Corte d’Appello però confermava la sentenza impugnata, la donna ricorreva quindi in Cassazione, dove si precisava che, in merito all’assegnazione della casa coniugale, la ratio dell’istituto era costituita dalla specifica esigenza di assicurare ai figli (minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti) la permanenza nell’ambiente domestico in cui erano cresciuti e dove si incentravano gli interessi e le consuetudini della famiglia, la Corte d’appello aveva giustamente evidenziato come fosse venuto meno il presupposto inderogabile per la stessa. Infatti, la figlia maggiorenne della coppia, contratto matrimonio, viveva in un’altra città mentre il figlio maggiorenne si era trasferito in una diversa abitazione.
La Corte rigettava dunque il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 16740/20; del 6.8.2020)
0 commenti