STRUMENTI DI CONTROLLO DEL LAVORATORE: RIENTRA ANCHE IL TELEPASS, MA IL LAVORATORE DEVE ESSERE INFORMATO.
Nel caso di specie, la Cassazione si era pronunciata sulla legittimità del licenziamento disciplinare fondato su una serie di inadempimenti alla prestazione lavorativa contestati ad un lavoratore anche in base a dati, in particolare, luoghi e orari di pagamento dei pedaggi autostradali, acquisiti attraverso il telepass installato sull’autovettura aziendale in uso al dipendente.
La Corte d’Appello di Ancona che aveva accolto l’appello del lavoratore (il quale in primo grado si era visto confermare il licenziamento) aveva annullato il licenziamento, dichiarando di conseguenza l’estinzione del rapporto di lavoro e condannando il datore di lavoro al pagamento in favore dell’ex dipendente di un’indennità risarcitoria, ritenendo inutilizzabili i dati derivanti dall’uso del telepass da parte del lavoratore, il quale non aveva ricevuto specifica informativa sull’utilizzo di tale strumento e sulle implicazioni dello stesso ai fini dei controlli a distanza. Per tale ragione, i fatti disciplinari che residuavano erano stati ritenuti insufficienti per giustificare il licenziamento. La Corte di Cassazione, precisava che per controlli difensivi sui dipendenti si intendono i controlli diretti ad accertare comportamenti estranei al rapporto di lavoro illeciti o lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale e, dunque, non volti ad accertare l’inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali. Tra i controlli difensivi sono ammessi anche quelli “tecnologici” posti in essere dal datore di lavoro, finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi aziendali, correlata alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Dunque è il datore di lavoro a dover allegare e provare le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post. Inoltre, è necessaria una preventiva ed adeguata informazione al lavoratore, posto che il telepass installato su iniziativa datoriale sull’autovettura messa a disposizione del dipendente per lo svolgimento delle mansioni di tecnico trasfertista consente la registrazione dei transiti autostradali potendo attuarsi un controllo a distanza, seppure postumo, pertanto tale teorica o concreta possibilità di controllo rende utilizzabili i dati ricavati da tale strumento solo se il lavoratore è stato previamente ed adeguatamente informato delle modalità d’uso dello stesso e dell’effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy. La Corte dunque rigettava il ricorso della società nel caso di specie.
Cass. civ., sez. lav., ord. n. 15391 del 3.6.2024
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