ASSENZA INGIUSTIFICATA DELL’INSEGNANTE: NON PUO’ RILEVARE AI FINI DEL LICENZIAMENTO SE IL GIORNO E’ FESTIVO.
Un’insegnante di una scuola primaria veniva licenziata all’esito di un procedimento disciplinare avviato dal MIUR nel quale le era stata contestata l’assenza ingiustificata dal servizio per 4 giorni nell’arco di un quadrimestre e, quindi, per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio, come previsto dal d.lgs. n. 165/2001.
L’insegnante impugnava inutilmente il licenziamento e la vicenda giungeva in Cassazione, dove principalmente contestava l’assenza ingiustificata con riferimento a 3 dei 4 giorni indicati nel provvedimento sanzionatorio. La vicenda, infatti, vedeva il susseguirsi di due certificati medici di malattia, lasciando scoperti i giorni di domenica e lunedì), la Cassazione sottolineava che ai fini della rilevanza disciplinare, l’assenza ingiustificata dal servizio presupponeva necessariamente che il lavoratore avesse omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo ed era atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa; non in un giorno in cui non avrebbe dovuto, e neanche potuto, recarsi al lavoro ed eseguire la sua prestazione. La Corte dunque accoglieva il ricorso alla luce del principio di diritto secondo cui l’assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante ai fini dell’art. 55-quater, lett. b, d.lgs. n. 165/2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, in cui il lavoratore non aveva l’obbligo di recarsi al lavoro, a prescindere dalla mancanza di una valida giustificazione per l’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.
Cass. civ., sez. lav., sent., n. 8956 del 4.4.2024
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