MICROSCOPIA NASCOSTA IN CASA DELL’EX COMPAGNA: CONDANNATO.
Tribunale e Corte d’Appello concordavano sulla condanna dell’imputato per il reato di interferenze illecite nella vita privata commesso installando una microspia all’interno dell’abitazione in cui viveva insieme all’ex compagna, con la quale era in corso un procedimento per l’affido del figlio minore.
L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove provava a difendersi dall’accusa deducendo che la microspia era posizionata nella casa della coppia e che anche lui quindi era parte di quella “vita privata” che la norma mirava a tutelare. La Corte evidenziava che il reato in questione era integrato anche dalla condotta di colui che, mediante strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi conviventi o ospiti occasionali. L’unica circostanza che esclude il reato è che l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione. L’art. 615-bis c.p. infatti tutela la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente e punisce i comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione. La Corte rigettava dunque il ricorso e condannava l’uomo al pagamento delle spese processuali.
Cass. pen., n. 12713 del 27.3.2024
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