SENTENZA DEL GIORNO – 12.3.2024

da | Mar 12, 2024 | Uncategorized

LA RELAZIONE DELL’INVESTIGATORE PRIVATO COSTITUISCE PROVA DELLA INFEDELTA’ DEL CONIUGE.

Il Tribunale accoglieva la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie e viceversa rigettava la domanda di addebito della separazione proposta dalla moglie nei confronti del marito. Tale sentenza veniva impugnata dalla moglie e la Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’impugnazione disponendo l’aumento del contributo di mantenimento in favore delle due figlie minori, rigettando tutte le ulteriori doglianze. Avverso la predetta sentenza l’appellante proponeva altresì ricorso per Cassazione e con un dei motivi lamentava il fatto che il giudice di secondo grado avesse ritenuto provata l’asserita violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della donna, sulla base della relazione dell’investigatore privato. Tale motivo veniva dichiarato inammissibile, in quanto la Corte evidenziava che la censura investiva non un fatto inteso in senso storico avente valenza decisiva, ma elementi probatori suscettibili di valutazione, come la relazione investigativa, rientrante tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile, di cui il giudice è legittimato ad avvalersi. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva esaminato le complessive risultanze istruttorie e aveva valutato in modo preciso le molteplici circostanze di fatto, atte a deporre per il carattere adulterino della relazione intrapresa dalla ricorrente giungendo all’affermazione della sussistenza diretta del nesso causalità tra la stessa e la irreversibilità della crisi coniugale. Ai fini dell’addebito della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresentava una violazione particolarmente grave determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, la relazione scritta redatta da un investigatore privato poteva essere utilizzata dal giudice come prova atipica, avente valore indiziario e valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. La Corte rigettava dunque il ricorso della donna.

Cass. civ, sez. I, sent., n. 4038 del 14.2.2024

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