IL FORNITORE NON TRASFERISCE LA LINEA TELEFONICA E IL CLIENTE SMETTE DI PAGARE LE BOLLETTE: LA CASSAZIONE DA’ RAGIONE AL CLIENTE.
Un uomo aveva chiesto al fornitore e gestore della linea telefonica il trasferimento di quest’ultima e del servizio internet, presso la nuova sede della propria azienda. Il fornitore aveva disattivato la vecchia linea ma dopo 10 giorni aveva comunicato di non poter procedere al trasferimento richiesto per impedimenti tecnici, in quanto era necessaria l’attivazione di una nuova linea presso la nuova sede per poter poi effettuare la migrazione del vecchio numero. L’uomo seguiva le istruzioni, ma dopo la richiesta della migrazione del vecchio numero, non essendo avvenuto il trasferimento ed avendo per di più servizi meno efficienti sul nuovo numero, aveva sospeso i pagamenti richiesti, dopo aver inoltre scoperto che il vecchio numero era stato assegnato ad altro utente. Il fornitore di conseguenza aveva sospeso il servizio e l’utente aveva convenuto in giudizio la società domandando l’indennizzo per il mancato trasferimento della linea, oltre al risarcimento dei maggiori danni. La domanda veniva però rigettata sia in primo che in secondo grado e la vicenda finiva in Cassazione, dove la Corte condivideva i motivi del ricorso del Cliente, evidenziando che in tema di contratto di somministrazione, infatti, l’onere di provare l’inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l’inesistenza dell’inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest’ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l’obbligazione di pagamento della controparte. Lo stesso onere sussiste nel caso di eccezione d’inadempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento. La Corte non condivideva la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto non gravemente inadempiente la società in base a mere giustificazioni riferite ad impedimenti tecnici assolutamente non provati. Inoltre, la morosità del cliente era comunque successiva rispetto all’inadempienza della società. La Corte dunque accoglieva il ricorso del Cliente, cassando la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello per una nuova decisione.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 4197 del 15.2.2024
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