RIPRESA CASUALE DI UN MINORE DURANTE UN EVENTO PUBBLICO: E’ LEGITTIMA?
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da due genitori, avente ad oggetto, oltre all’inibizione della continuazione dell’illecito, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dal figlio in conseguenza della non autorizzata pubblicazione della sua immagine dopo essere stato casualmente ripreso nel corso di un servizio tg RAI effettuato in occasione dell’arresto di un latitante e successivamente diffuso mediante il mezzo televisivo e le piattaforme digitali. La vicenda giungeva in Cassazione dove la Corte rigettava il ricorso condannando, il figlio, nel frattempo divenuto maggiorenne, a rimborsare alla società controricorrente (RAI radiotelevisione italiana s.p.a.) le spese del giudizio di legittimità. Secondo la Corte il diritto all’immagine è tutelato nl nostro ordinamento nel codice civile e nella legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore, che detta il completamento della disciplina codicistica. Dal combinato disposto della disposizione del Codice civile e delle disposizioni della legge speciale, si desume la regola che pone il divieto di esporre o pubblicare l’immagine di una persona. Il divieto non è assoluto nell’ipotesi in cui l’esposizione o la pubblicazione non rechi pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, perché in questa ipotesi l’esposizione o la pubblicazione è eccezionalmente ammessa quando sussista il consenso della persona medesima o quando ricorra una delle fattispecie tassativamente stabilite dalla legge in deroga al divieto stesso. Il divieto è, invece, assoluto nella contraria ipotesi in cui l’esposizione o la pubblicazione rechi pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, perché in questa ipotesi l’esigenza del rispetto dell’intimità della persona prevale sull’esigenza sociale di pubblica conoscenza della sua immagine, sicché non sono ammesse deroghe al divieto di divulgazione. L’esigenza di protezione della sfera privata rispetto a quella di tutela dell’interesse pubblico alla diffusione della sua immagine assume particolare preminenza nell’ipotesi in cui si tratti di persona minore d’età. Con riferimento a tale fattispecie la Corte ha affermato che anche quando non ricorra il caso limite della lesione del decoro, della reputazione o dell’onore della persona e si integri, al contrario, in astratto, una delle fattispecie (in particolare il collegamento con un evento di interesse pubblico o comunque svoltosi in pubblico) può escludersi che operi, in concreto, la deroga legale al divieto di riproduzione dell’immagine prevista dalla stessa norma, allorché della non casualità della ripresa, espressamente diretta a polarizzare l’attenzione sull’identità del minore e sulla sua riconoscibilità. Nel Caso di specie la Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
Cass. civ., sez. III, sent., n. 2978 dell’1.2.2024
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