SORPASSO AZZARDATO E SCONTRO CON AUTO CHE SI IMMETTE IN CARREGGIATA: DI CHI E’ LA RESPONSABILITA’ PER IL SINISTRO MORTALE?
A seguito di un incidente stradale mortale, veniva avviato il giudizio per il risarcimento dei danni, i giudici di merito sostenevano, dopo l’espletamento della CTU, che il mancato rispetto da parte dei due motociclisti dei limiti di velocità e il sorpasso vietato di un’autocisterna in centro abitato, ove la careggiata presentava linea di separazione dei due sensi di marcia continua e segnaletica verticale indicante sia l’incrocio con strade senza diritto di precedenza, sia la presenza di passaggi pedonali il soprasso; nonché l’impossibilità del conducente dell’auto investitrice di avvistare i motociclisti al momento dell’immissione della manovra di svolta, era in grado di spiegare interamente l’evento verificatosi e induceva a concludere che la responsabilità del sinistro fosse imputabile unicamente ai due motociclisti, escludendo la responsabilità dell’automobilista convenuto. La questione finiva dinanzi la Corte di Cassazione la quale affermava i principi di diritto in virtù dei quali in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l’eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita; deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento. Inoltre, ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l’utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita. La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo. Sulla base di tali principi, la Cassazione non poteva che cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte d’appello.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 1992 del 18.1.2024
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