SENTENZA DEL GIORNO – 18.1.2024

da | Gen 18, 2024 | Uncategorized

LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE.

Così hanno statuito le Sezioni Unite Civili enunciando il principio in virtù del quale ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio. Nel caso di specie era l’ex moglie, priva di occupazione lavorativa e madre di un ragazzo maggiorenne non autosufficiente, a ricorrere in Cassazione avverso la pronuncia di secondo grado che le aveva ridotto l’assegno divorzile riconosciutole dal Tribunale. La Cassazione aveva appurato che i giudici di merito si erano attenuti al dato letterale della prescrizione normativa, che fa riferimento alla data del matrimonio, senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza. La Corte ha ritenuto necessario collegare la determinazione dell’assegno divorzile anche alla convivenza prematrimoniale, non potendo escludersi che questa, laddove protrattasi nel tempo, abbia consolidato una divisione dei ruoli domestici capace di creare scompensi destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire.

Cass. civ., sez. Unite, n. 35385 del 18.12.2023

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