SENTENZA DEL GIORNO – 20/08/2020

da | Ago 20, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - AGOSTO 2020

Sala riunioni dello studio legale forni e perri a modena

IL RAPPORTO CONFIDENZIALE CON UN’ALTRA DONNA E’ SUFFICIENTE PER L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL  MARITO 

Il rapporto confidenziale intrattenuto dal marito con un’altra donna rende irreversibile la crisi coniugale, Tribunale e Corte d’Appello respingevano la domanda di mantenimento avanzata dal marito nei confronti della moglie, basata su una sua invalidità. La Corte d’appello, sulla base della deposizione di un investigatore privato addebitava, a lui, la separazione, in quanto l’uomo avrebbe intrattenuto una frequentazione con un’altra donna, il rapporto confidenziale dei due veniva definito dalla moglie sintomatico del comportamento infedele del coniuge, e dunque aveva portato alla crisi coniugale, di conseguenza era stata rigettata la domanda di mantenimento ed assegnata la casa coniugale alla moglie, in quanto quest’ultima conviveva con la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, mentre l’uomo era stato reputato idoneo, nonostante le condizioni di salute, ad abitare la casa di campagna, pur necessitante di qualche lavoro di ristrutturazione L’uomo ricorreva però in Cassazione, ritenendo insufficiente il rapporto informativo dell’investigatore, nonché rivendicando il suo diritto alla corresponsione di un assegno alimentare da parte della moglie, essendo inabile al lavoro e potendo usufruire solo di una pensione di invalidità, non sufficiente per soddisfare i bisogni primari, e contestava l’assegnazione della casa coniugale alla moglie.

Secondo la Cassazione, però, la lettura della Corte d’Appello in merito all’addebito della separazione era corretta, l’infedeltà dell’uomo era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza dell’investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza e i fatti esposti non erano stati contestati dall’uomo che non aveva fornito alcuna prova circa la preesistenza di una crisi matrimoniale al tradimento posto in essere.

Ciò cristallizzava la colpa del marito per la crisi coniugale sfociata poi nella separazione, mentre le altre obiezioni proposte dall’uomo erano ritenute fragili e inammissibili dai giudici della Cassazione.

La Corte dunque rigettava il ricorso. 

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ord. n. 16735 del 6.8.2020)

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