FIGLIO MAGGIORENNE ED ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE: NO ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE ALL’EX CONIUGE.
L’ex coniuge ricorreva in Cassazione per l’assegnazione della casa familiare, nonostante la precedente giurisprudenza del 2020 ritenesse sussistente l’ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare. Il precedente riguarda, infatti, il figlio maggiorenne non economicamente sufficiente. Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione il figlio della ricorrente, maggiorenne, nonostante facesse rientro alla casa familiare con frequenza giornaliera dopo il lavoro e fosse la casa luogo di convivenza stabile di madre e figlio, aveva raggiunto l’indipendenza economica, dunque non potevano trovare accoglimento le argomentazioni della madre-ricorrente per le quali la circostanza che il figlio avesse raggiunto l’autosufficienza economica rilevava solo per la revoca dell’assegno di mantenimento mentre la revoca dell’assegnazione della casa familiare avrebbe presupposto la prova del venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità e richiesto la verifica del preminente interesse della prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Secondo la Corte la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario. Nel caso in esame non vi erano dubbi sul raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio, dunque il ricorso della ex moglie veniva rigettato.
Cass. civ, sez. I, ord., n. 32151 del 20.11.2023
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