SENTENZA DEL GIORNO – 27.11.2023

da | Nov 27, 2023 | Uncategorized

SPOSO IMMATURO: LA CHIESA ANNULLA IL MATRIMONIO, MA LO STATO NO.

Valido per lo Stato italiano il matrimonio religioso annullato dalla Chiesa a causa della accertata immaturità, identificata come “grave difetto di discrezione di giudizio”, all’epoca delle nozze, di uno degli sposi. A dubitare della validità del matrimonio, contratto oltre venti anni prima era l’uomo che però otteneva soddisfazione solo dai tribunali ecclesiastici, i quali dichiaravano la nullità delle nozze a causa del difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali. Per i giudici italiani, invece, era impossibile ritenere efficace per lo Stato italiano la nullità matrimoniale sancita in ambito ecclesiastico. Secondo i giudici di merito la sentenza ecclesiastica, passata in giudicato e munita di esecutività, aveva accertato la causa di nullità del matrimonio secondo le norme del diritto canonico e ravvisavano la contrarietà della delibazione ecclesiastica all’ordine pubblico interno a fronte di una convivenza coniugale durata oltre dieci anni. I vizi genetici riscontrati dall’ordinamento canonico dovevano considerarsi sanati dall’accettazione del rapporto, nel caso specifico, poiché dalla data del matrimonio l’uomo e la donna avevano convissuto per più di dieci anni come marito e moglie, tenendo una consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo ed esteriormente riconoscibile. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove i Giudici di Cassazione richiamavano il principio secondo cui alla favorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio osta, quale limite di ordine pubblico interno, la convivenza delle parti come coniugi se protrattasi per almeno un triennio. E questo principio trovava applicazione soprattutto a fronte di una sentenza ecclesiastica che dichiarava la nullità del matrimonio in virtù del difetto di discrezione di giudizio, e per incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali. Non poteva bastare per l’invalidità del matrimonio una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell’atto, il matrimonio canonico è in sé indissolubile e, dunque, di portata davvero rilevante, in quanto destinato per scelta originaria a durare per tutta la vita. Ciò perché l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significava necessariamente deficit psichico, alla luce delle disposizioni dell’ordinamento italiano. La Corte rigettava dunque il ricorso.

Cass. civ, sez. I, ord., n. 32148 del 20.11.2023

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