SENTENZA DEL GIORNO – 26.10.2023

da | Ott 26, 2023 | Uncategorized

DANNO ESISTENZIALE DA MAXI-RITARDO: TRENITALIA DEVE RISARCIRE LA PASSEGGERA.

Per coprire il tragitto della tratta Roma Termini-Cassino una donna, nell’inverno del 2012, ci aveva messo quasi 24 ore con un treno regionale, rimanendo bloccata su di esso per il tempo lunghissimo di quasi un’intera giornata a causa del maltempo, senza ricevere alcuna assistenza. Al termine dell’esperienza patita, la passeggera si rivolgeva al giudice di pace locale che condannava Trenitalia al rimborso del biglietto (poco più di 5 euro) oltre a 400 euro come risarcimento per il danno esistenziale subito. Verso tale pronuncia proponeva appello la società, deducendone l’insussistenza, ma l’impugnazione veniva respinta. Inevitabile l’epilogo in Cassazione, ove Trenitalia ricorreva sottolineando la non imputabilità dell’inadempimento delle obbligazioni di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo superiore ai sessanta minuti, a fronte dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per evento fortuito a causa di forza maggiore. La Cassazione sottolineava che la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, rispondeva alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta costituzionale. Il Tribunale aveva dunque ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto tale da non tradursi in frammentati disagi, fastidi e generica insoddisfazione. Per la Corte era in ogni caso inesigibile, in quanto le informazioni fornitele non erano tali da far prevedere che il tragitto non si sarebbe concluso in tempi ragionevoli. Il ricorso di Trenitalia veniva rigettato con conseguente conferma del risarcimento danni dovuto alla donna.

Cass. civ, sez. III, ord., n. 28244 del 9 ottobre 2023

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