I GENITORI NON VOGLIONO CHE LA FIGLIA FREQUENTI L’ORA DI RELIGIONE: LA PRESIDE DELLA SCUOLA NON PUO’ OPPORSI.
I genitori di una bambina che frequentava la quarta elementare ed aveva sempre frequentato le lezioni di religione avevano deciso che, per la classe quinta la figlia, nel suo esclusivo interesse, si sarebbe avvalsa del corso alternativo già predisposto per altri studenti non cattolici. La Preside, anche di fronte alla diffida del legale di famiglia, era rimasta inamovibile nel respingere le varie richieste in dei genitori: non avendo optato per questa alternativa al momento dell’iscrizione online per il nuovo anno (scaduta il 30 gennaio) la loro richiesta non poteva essere accolta. Il TAR ha accolto le richieste della famiglia condannando la scuola a risarcire la minore con 3000 euro oltre a rifondere ai ricorrenti le spese legali. La libertà religiosa non può essere soggetta ad alcuna limitazione ed in qualsiasi momento, anche nel corso dell’anno scolastico, è possibile revocare la scelta precedentemente operata e chiedere l’esonero dall’insegnamento della religione o viceversa. Non possono quindi essere invocate esigenze organizzative per rifiutare detta scelta, in quanto essa costituisce una forma di esercizio della libertà di religione riconosciuta al singolo, rispettivamente della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, implicanti il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, quale esplicazione delle menzionate libertà fondamentali di rango costituzionale insuscettibili di essere sottoposti a condizione o a termini che ne impediscano l’esercizio pieno e senza discriminazione tra gli aderenti alla religione cattolica, gli aderenti ad altre confessioni e/o i non credenti. Qualsiasi negazione all’esercizio di questa scelta ed il rifiuto di impartire anche alla figlia dei ricorrenti l’insegnamento alternativo a quello della religione (o viceversa) impartito agli altri studenti che l’avevano manifestata nei termini regolari previsti dalla circolare censurata sarebbe discriminatori.
TAR Toscana, sez. IV, sent., n. 792 del 28.7.2023
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