RISARCIMENTO DANNI PER AUTOVETTURA SOTTRATTA DAL PARCHEGGIO A PAGAMENTO: PER LA PROVA DELL’AVVENUTA RAPINA NON E’ SUFFICIENTE CHE IL TITOLARE DELL’AUTORIMESSA ABBIA SPORTO DENUNCIA.
Un uomo vedeva sottrarsi la propria auto dall’autorimessa dove l’aveva parcheggiata dietro regolare pagamento. Il titolare del garage si limitava a riportare di aver sporto denuncia ai carabinieri in merito a una rapina a mano armata effettuata, a suo dire, all’interno della struttura. Il proprietario dell’automobile chiedeva, però, che il titolare dell’autorimessa versasse un adeguato risarcimento a fronte del danno patito per per effetto della sottrazione della sua auto, avvenuta mentre il veicolo era custodito presso l’autorimessa. Il Tribunale rigettava la sua domanda, dando ragione al titolare dell’autorimessa, il quale sosteneva che l’auto fosse stata sottratta nel corso di una rapina e quindi, secondo i giudici, si doveva parlare di perdita della cosa per fatto non imputabile al depositario, cioè il titolare del garage. La situazione viene ribaltata in secondo grado, dove la Corte d’Appello riconosceva il diritto del proprietario dell’auto scomparsa a percepire 10.800 euro dal titolare dell’autorimessa come risarcimento dei danni, evidenziando che la circostanza della rapina non era stata adeguatamente provata e quindi non si poteva escludere la responsabilità del titolare del garage per la sottrazione della vettura lasciata in sosta, dietro regolare pagamento, nella struttura. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal difensore del titolare dell’autorimessa. La Corte riteneva palese la responsabilità addebitabile al proprietario della struttura per l’imprevedibile sottrazione della vettura, confermando il risarcimento in favore del proprietario del veicolo, come in secondo grado, veniva ritenuta mancante la prova del verificarsi della rapina: il testimone sentito (dipendente dell’autorimessa) aveva rilascio dichiarazioni incongruenti e imprecise, risultando, pertanto, inattendibile. Il proprietario dell’automobile aveva dunque diritto al risarcimento di 10.800 euro.
Cass. civ, sez. II, ord., n. 15365 del 31.5.2023
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