PAPA’ OBERATO DAL LAVORO: NO ALLA POSSIBILITA’ DI AVERE PIU’ TEMPO IN ESTATE CON I FIGLI.
I giudici avevano previsto che il padre versasse 5000 euro a titolo di mantenimento e che durante le vacanze estive il figlio potesse trascorrere col padre tre settimane, anche non consecutive, di cui due in agosto. L’uomo lamentava una lesione del diritto alla bigenitorialità, evidenziando una palese iniquità poiché, a suo dire, far trascorrere al figlio solo tre settimane con lui durante le vacanze estive aveva sostanzialmente valorizzato lo stato di disoccupazione dell’ex compagna e penalizzato lui che era, invece, professionalmente molto impegnato. Peraltro, il figlio era, a suo dire, abituato a trascorrere molto più tempo nelle sue case di proprietà al mare ed in montagna. Tuttavia i giudici di merito ritenevano decisive le dichiarazioni della madre del bambino, la quale aveva rimarcato che l’uomo fosse oggettivamente impossibilitato, in ragione dei costanti impegni lavorativi, a trascorrere un mese mezzo col figlio durante l’estate. Dello stesso parere era la Cassazione, rivelando inutile il ricorso dell’uomo. La Corte infatti ribadiva che non era sufficiente, per invocare il riconoscimento di un maggiore periodo di permanenza del figlio presso di sé durante le vacanze estive rispetto alle tre settimane previste, l’allegata circostanza di disporre di una casa al mare e di una in montagna dove il figlio aveva sempre trascorso, durante l’unione dei genitori, lunghi periodi di vacanza, se poi il genitore non poteva trascorrere personalmente del tempo con il figlio stesso. La Corte rigettava dunque il ricorso.
Cass. civ, sez. I, ord., n. 15878 del 6.6.2023
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