CONDOMINIO: SE NON CI SONO I CONTATORI I CONSUMI IDRICI DEVONO ESSERE RIPARTITI PER MILLESIMI.
L’assemblea condominiale con delibera approvava i bilanci consuntivi per le gestioni 2017, 2018, 2019 e 2020, con i relativi riparti di spesa, due condomini impugnavano tale delibera, deducendo l’illegittimità della ripartizione in uguale misura fra tutti i condomini delle spese per il consumo idrico. Il Tribunale di Roma riteneva il ricorso dei due condomini fondato: tra le altre cose, infatti, il Giudice non si era lasciato convincere dalla tesi del Condominio per la quale la società incaricata non aveva fornito le ripartizioni e le letture dell’acqua e quindi i relativi consumi erano stati ripartiti in parti eguali per pagare le bollette rimaste arretrate. Secondo il Tribunale, infatti si trattava di un riparto illegittimo per violazione del criterio legale di proporzionalità, la ripartizione, infatti, doveva essere effettuata su base necessariamente millesimale, in quanto in materia di condominio, a meno che sia concordata una disciplina differente, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, andava effettuata in base ai valori millesimali delle singole proprietà. Il Tribunale, pertanto, annullava la delibera condominiale nella parte in cui era stata approvata la ripartizione delle spese per il consumo idrico afferenti ai consuntivi 2019 e 2020.
Trib. Roma, sez. V, sent., n. 6163 del 18.4.2023
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