COME SI DIVIDONO LE SPESE DI ALLOGGIO DEL FIGLIO FUORI SEDE TRA I GENITORI DIVORZIATI?
Nell’ambito di un giudizio divorzile la Corte d’Appello di Milano riduceva l’importo dell’assegno posto a carico dell’ex moglie per il mantenimento del figlio, studente universitario fuori sede a Catania, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con conferma dell’obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie. L’ex marito non ci stava e ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione del principio di proporzionalità nella contribuzione dei genitori al mantenimento del figlio, nonché la mancata valutazione delle concrete e attuali esigenze del figlio, anche in considerazione delle spese straordinarie di alloggio. La Corte ricordava che per la determinazione dell’assegno di mantenimento periodico occorreva considerare i rispettivi redditi dei genitori, le ulteriori sopravvenienze economiche, i risparmi, la disponibilità di alloggi di proprietà, unitamente alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, in osservanza di un principio di proporzionalità, comparando le condizioni economiche dei genitori e focalizzando le esigenze del figlio. Quanto alle spese di alloggio del figlio, poste dal giudice di merito tra le spese straordinarie, invece che ordinarie, veniva precisato che per spese straordinarie si intendevano quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Per la ripartizione pro quota delle spese straordinarie, la giurisprudenza aveva chiarito che queste non andavano necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi. La contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse. Nel caso di specie, però, non era stato spiegato come la spesa abitativa connessa alla frequenza universitaria del figlio fosse stata esclusa dalle spese straordinarie, senza peraltro che se ne fosse tenuto conto nella quantificazione del contributo ordinario. La Corte dunque accoglieva il ricorso e cassava di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 15215 del 30.5.2023
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