SENTENZA DEL GIORNO – 31.5.2023

da | Mag 31, 2023 | Uncategorized

FOTOGRAFATA MANO NELLA MANO CON UN COLLEGA: LEGITTIMO L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.

Ufficializzata la separazione dei coniugi, i giudici di merito addebitavano alla moglie, sia in primo che in secondo grado, la responsabilità per la crisi coniugale, in quanto aveva intrapreso una relazione extraconiugale, in violazione dei doveri di fedeltà matrimoniali, che ha determinato l’irreversibile e definitiva crisi coniugale. La donna, infatti, era stata beccata mano nella mano, in un luogo pubblico, con un collega di lavoro. La donna non ci stava e ricorreva in Cassazione, sottolineando che da diversi anni, come ammesso dal marito, i rapporti matrimoniali erano irrimediabilmente deteriorati, tanto che aveva comunicato al coniuge, ad inizio aprile 2016, la propria intenzione di separarsi. Erroneamente si era dato rilievo esclusivo a suoi comportamenti (con il collega) riferibili alla fine di maggio 2016 e privi di ogni efficacia causale rispetto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza col marito. Dunque, secondo la difesa della donna, la violazione del dovere di fedeltà, a lei ascritta, era da ritenersi non causa ma conseguenza di una crisi coniugale già da tempo in atto e imputabile a una pregressa disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tuttavia, la Corte non condivideva tale visione. Innanzitutto si ribadiva che ai fini dell’addebito della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresentava una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, doveva ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile del tradimento, sempre che non si constatasse la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risultasse la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. L’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Tuttavia, nel caso di specie, vi erano molteplici circostanze di fatto, atte a deporre per il carattere adulterino della relazione intrapresa dalla donna. Tra le circostanze più importanti, poi, le manifestazioni affettuose con il collega di lavoro, avvenute peraltro in luogo pubblico. Logico, quindi, ritenere palese il diretto nesso di causalità tra la relazione adulterina della donna e la irreversibilità della crisi coniugale. Irrilevanti le circostanze dedotte dalla donna in merito a una preesistente crisi, poiché tali circostanze consentivano solo di desumere la volontà di conservare il rapporto superando le difficoltà. L’intenzione di separarsi manifestata dalla sola moglie non poteva far desumere l’irreversibilità della crisi in epoca precedente al tradimento di cui si era resa protagonista la donna, tradimento certificato da una fotografia che la ritraeva mentre dava la mano ad un suo collega in un luogo pubblico. La Corte dunque rigettava il ricorso, ritenendo addebitabile la separazione.

Cass. civ., sez. I, ord., n. 15196 del 30.5.2023

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