SCHIAMAZZI NOTTURNI SOTTO CASA DOPO LA CHIUSURA DEI LOCALI: IL COMUNE E’ TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.
Due coniugi portavano in giudizio il Comune deducendone la responsabilità per le immissioni di rumore nella propria abitazione, prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali situati nelle vicinanze, i quali, nelle sere di fine settimana del periodo estivo, si trattenevano in strada recando disturbo alla quiete pubblica anche ben oltre l’orario di chiusura degli stessi. La vicenda era giunta fino in Cassazione, la quale aveva accolto il ricorso di una coppia, sostenendo che la Pubblica Amministrazione fosse, effettivamente, tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che avessero comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un “facere”, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità. La domanda del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla coppia ricorrente a causa delle immissioni acustiche intollerabili, richiedeva soltanto la verifica da parte della Pubblica Amministrazione della sussistenza o meno della responsabilità extracontrattuale per aver mancato di osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni quale condotta determinativa di danno ingiusto per il privato.
Per tali ragioni la Corte accoglieva il ricorso, cassando la pronuncia impugnata e rinviando per la decisione alla Corte d’Appello di Brescia.
Cass. civ., sez. III, sent., n. 14209 del 23.5.2023
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