RILEVAMENTO DELL’IMPRONTA DIGITALE PER ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO: SISTEMA ILLEGITTIMO SECONDO LA CASSAZIONE.
Il Tribunale di Napoli prima e la Corte d’Appello poi, accoglievano la domanda di un lavoratore che si opponeva all’utilizzo di un sistema di rilevazione biometrica, da parte dell’azienda di cui era dipendente, utilizzato per il controllo dell’accesso dei dipendenti ai luoghi di lavoro. Tale sistema era da ritenersi, infatti, illegittimo, come anche da diversi provvedimenti del Garante Privacy e da uno specifico provvedimento dell’autorità sulla vicenda. La Società però non ci stava e ricorreva in Cassazione, la quale evidenziava che la Corte era già intervenuta in materia di controllo biometrico dei lavoratori, ribadendo la necessità del consenso dei lavoratori. Inoltre era stato richiamato un provvedimento del Garante Privacy intervenuto proprio su tale vicenda che aveva dichiarato la non conformità alla legge del trattamento dei dati biometrici in questione, effettuato dalla società datrice di lavoro fino alla data del provvedimento stesso: il consenso indicato dall’azienda come requisito per il trattamento dei dati biometrici dei lavoratori non poteva reputarsi specifico perché non riferito all’utilizzazione dello strumento di rilevazione biometrica. La Corte rigettava quindi il ricorso.
Cass. civ., sez. lav., ord., n. 13873 del 19.5.2023
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