EX MARITO DIVENTA INVALIDO E DISOCCUPATO: PUO’ CHIEDERE L’ASSEGNO DIVORZILE.
L’ex marito, divenuto invalido e privo di redditi chiedeva la condanna dell’ex moglie al versamento di una somma mensile di almeno 500 euro, a modifica delle precedenti condizioni di divorzio. Né il Tribunale, né la Corte d’Appello accoglievano la domanda, non sussistendo i presupposti in relazione alla funzione compensativa perché entrambi i coniugi lavoravano al momento della separazione, il matrimonio non aveva portato figli e il richiedente non risultava aver sacrificato le proprie aspirazioni di attività professionale per le esigenze della famiglia. Inoltre, in relazione alla funzione assistenziale dell’istituto, sebbene l’ex moglie avesse una pensione come insegnante e fosse proprietaria di quella che era la casa coniugale, non risultava che il marito, invalido al 46%, fosse impossibilitato a svolgere alcuna attività. L’uomo proponeva ricorso in Cassazione, la quale riproponeva che l’assegno divorzile nella sua funzione assistenziale e compensativa/perequativa, richiedeva l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudice doveva quantificare l’assegno non in base al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata a garantire l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive. Nel caso di specie, la Corte aveva evidenziato che il giudice d’appello aveva documentato una invalidità del 46% e che l’uomo fosse privo di redditi e di cespiti, a fronte invece di una condizione della ex moglie più favorevole. Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile era sufficiente anche verificare, in concreto e all’attualità, l’esigenza assistenziale, che ricorreva ove l’ex coniuge fosse privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non potesse in concreto procurarsele, pur se in ipotesi avesse già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli erano da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agiva il richiedente. La Corte dunque accoglieva il ricorso dell’ex marito, con rinvio alla Corte d’Appello per la decisione in diversa composizione.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 13420 del 16.5.2023
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