TROPPI 10 MESI PER CONTESTARE I FATTI DEL LICENZIAMENTO
Una contabile contestava il licenziamento da parte della società per cui lavorava, la Corte d’Appello di Palermo dichiarava risolto il rapporto di lavoro e riconosceva alla donna la tutela indennitaria poiché la contestazione delle discrepanze economiche per le quali era stata licenziata era tardiva, essendo avvenuta 10 mesi dopo l’accertamento dei fatti, dato che il suo titolare era stato informato sin dal 7 ottobre 2015 delle irregolarità, e la contestazione era partita soltanto nell’agosto del 2016 (ed il licenziamento era arrivato il mese successivo), dunque quasi un anno dopo. La società ricorreva in Cassazione, confermava l’illegittimità del licenziamento per giusta causa, 10 mesi dalla conoscenza dei fatti sono di fatto troppi, da parte del datore di lavoro, per procedere prima con la contestazione disciplinare e, poi, col licenziamento. Questo perché non consentiva all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto. Per la Cassazione la motivazione era congrua avendo la Corte d’Appello rimarcato che l’assetto organizzativo aziendale era improntato ad una sostanziale distribuzione del potere gestionale e della connesse responsabilità.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15930/2020; del 24.7.2020)
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