PROF AGGRESSIVA E POCO EDUCATA CON GLI ALUNNI: LEGITTIME LE DENUNCE DEI GENITORI AL PRESIDE DELLA SCUOLA.
Così una professoressa di una scuola siciliana, aggressiva e poco educata in classe, finiva oggetto di denunce dei genitori al Preside dell’istituto e al Provveditorato degli Studi, che segnalavano il problema, ponendola sotto accusa. La denuncia dei genitori portava ad un procedimento disciplinare che si concludeva con un nulla di fatto, la docente reagiva quindi per via giudiziaria, sostenendo di essere stata diffamata come persona e come professoressa. Tuttavia sia il Giudice di Pace che il Tribunale facevano cadere le accuse nei confronti dei genitori dei due alunni responsabili di aver inviato la missiva al dirigente scolastico dell’istituto, inoltrata poi anche al Provveditorato degli Studi. I giudici, in sostanza, riconoscevano la sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica, ancorché nella forma putativa, in favore dei genitori, indotti a tutelare i rispettivi figli dal comportamento della docente, risultato quantomeno disdicevole e sovente offensivo in classe nei confronti degli alunni. La prof non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove la Corte ribadiva che, in tema di diffamazione, era configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di critica nei confronti di chi avesse la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell’altrui reputazione, anche se di essa non sussisteva certezza processuale. Era quindi legittimo riconoscere la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, quantomeno putativo, discendente anche dall’esercizio del diritto-dovere genitoriale, anche tenendo presente il contenuto della missiva, contenuto non denigratorio di per sé, ma esplicativo e rappresentativo delle ragioni, ovviamente concrete e dettagliate, per le quali, a tutela dei propri figli minori, i genitori rappresentavano al dirigente scolastico la situazione denunciata loro dai ragazzi. Le espressioni ed i comportamenti attribuiti alla docente nella missiva non rivelavano neppure un dolo diffamatorio da parte degli autori dello scritto, ma solo la volontà di tutelare gli interessi dei loro figli minori, rivolgendosi al preside affinché si interessasse della questione e vi ponesse rimedio. La Corte rigettava dunque il ricorso della professoressa.
Cass. pen., sez. V, n. 17813 del 28.4.2023
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