SCUOLA PUBBLICA O PRIVATA: CHI HA LA MEGLIO TRA I DUE GENITORI SEPARATI?
L’iscrizione dei figli a scuola rappresenta una scelta che deve essere condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione o divorzio e a prescindere dal tipo di affidamento, tuttavia spesso, tale scelta, è motivo di litigio, in particolare vi è spesso disaccordo sul tema dell’iscrizione alla scuola pubblica o a quella privata. Nel caso di specie, una donna adiva il Tribunale di Roma, chiedendo l’autorizzazione al giudice per iscrivere la figlia alla scuola materna pubblica, anche senza il consenso del padre, o in alternativa, l’iscrizione della bambina alla scuola materna privata, con retta a carico esclusivo del padre della bambina. Il padre, invece, chiedeva che la bambina continuasse a frequentare l’istituto privato presso il quale era già iscritta, non solo alla luce del principio della continuità del percorso scolastico avviato, ma anche a tutela della minore che non doveva essere costretta a subire un mutamento dell’ambiente scolastico nel momento delicato della separazione dei genitori. Il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche aveva effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso stesso, e che i genitori dovevano poter rinnovare il loro consenso ad ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio qualora la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado. Il Tribunale riteneva di accordare preferenza alla scuola pubblica, in ragione del suo carattere gratuito e laico, dunque la bambina dovrà frequentare l’istituto pubblico come chiesto dalla madre.
Trib. Roma, sez. I, decr. del 28.12.2022
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