PADRE MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE: RISARCIMENTO ANCHE PER IL FIGLIO NON ANCORA NATO.
I familiari di un uomo, vittima di un incidente stradale, agivano in giudizio richiedendo un risarcimento dei danni. In particolare, i giudici di merito liquidavano il danno da perdita parentale soltanto al fratello non convivente della vittima e nulla in favore dei figli, solo in ragione del fatto che all’epoca del sinistro la più grande avesse quattro anni e che il secondo dovesse ancora nascere. Il ricorso in Cassazione, in nome dei figli dell’uomo, portava ad un accoglimento da parte della Corte, la quale chiariva che il danno parentale si configurava anche in caso di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e rappresentava un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consisteva non nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, ma nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente. Il risarcimento era dovuto per la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale, anche se al momento del sinistro l’erede si trovava nel grembo materno, l’esistenza stessa del rapporto faceva presumere la sofferenza del familiare. Aveva dunque errato la Corte d’Appello a negare il risarcimento sul rilievo che la mancata allegazione di concrete voci di danno non sarebbe stato superabile da presunzioni. La parola passava, dunque, al giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi di nuovo sul punto.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 4571 del 14.2.2023
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