SENTENZA DEL GIORNO – 13.2.2023

da | Feb 13, 2023 | Uncategorized

LA CADUTA A CAUSA DI UNA BUCA E’ EVENTO PREVEDIBILE E PREVENIBILE: IL COMUNE DEVE RISARCIRE I DANNI.

Una donna agiva in giudizio nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta dal motorino determinata dal grave degrado del manto stradale, non segnalato da apposita segnaletica. Il Tribunale di Savona e la Corte d’Appello respingevano la domanda della donna, la quale non si arrendeva e ricorreva in Cassazione, continuando ad invocare una responsabilità del Comune da cosa in custodia.

Secondo la consolidata giurisprudenza tale responsabilità ha natura oggettiva, per la sua configurazione basta che l’attore dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode convenuto grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Dunque, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno.

Nel caso specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non poteva evidentemente sostenersi che la stessa fosse imprevedibile (è fatto noto che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e non prevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente), e dunque il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non era idoneo a interrompere il nesso causale, che al contrario era manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta fosse originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano. L’accertamento della responsabilità del Comune doveva dunque essere condotto nella norma relativa alla responsabilità da cose in custodia, non potendo essere invocato il caso fortuito per la condotta della vittima.

Il ricorso veniva quindi accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, per nuova decisione.

Cass. civ., sez. III, sent., n. 4051 del 9.2.2023

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