CALCINACCI CADUTI DAL BALCONE FERISCONO UNA PASSANTE: COLPEVOLE LA PROPRIETARIA DELL’APPARTAMENTO (ANCHE SE NON CI SONO TESTIMONI OCULARI DELL’INCIDENTE).
Una donna veniva colpita da calcinacci che si erano staccati da un balcone, agiva in giudizio, citando a comparire la proprietaria dell’immobile incriminato, chiedendole il risarcimento del danno.
In primo grado la sua domanda veniva respinta, in quanto il giudice riteneva che il fatto dannoso non potesse ritenersi provato, in assenza di testimoni oculari. In secondo grado, i giudici riformavano la decisione e, pur riconoscendo l’assenza di testimoni oculari dell’incidente, ritenevano colpevole la proprietaria dell’appartamento, precisando che la prova dei fatti poteva essere comunque desunta dalle dichiarazioni dei due testi escussi in giudizio, sebbene nessuno dei due avesse direttamente assistito alla caduta dei calcinacci. Infatti, il primo testimone aveva riferito di avere personalmente accompagnato la signora in ospedale, dopo averla vista sanguinante con del ghiaccio in testa, e di avere altresì notato dei calcinacci a terra, evidentemente staccatisi dal balcone della convenuta, poiché ciò era visibile. Il secondo testimone, componente della pattuglia della Polizia municipale intervenuta sul posto, aveva invece dichiarato di essere giunto poco dopo l’incidente, di aver veduto i calcinacci a terra e di avere incontrato l’accompagnatore della signora, il quale gli aveva detto che quel materiale era piovuto dall’alto, colpendo la donna. Per i giudici, il fatto illecito ascritto alla convenuta, quale custode delle cose che avevano cagionato il danno lamentato dall’attrice, poteva ritenersi provato, pur in assenza di testimoni oculari, soprattutto per l’inverosimiglianza della diversa ipotesi sostenuta dalla proprietaria dell’appartamento che aveva dedotto che i calcinacci erano stati fatti cadere dal compagno della danneggiata, dopo che l’incidente si era verificato. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dalla proprietaria dell’appartamento, che veniva per tale ragione condannata al risarcimento del danno, confermandosi la sua responsabilità per i danni riportati dalla donna. Per la Corte si riteneva rilevante e decisiva la circostanza per la quale la danneggiata era stata vista nell’immediatezza del trauma subito, ricollegabile con verosimiglianza al distacco dal balcone, mentre restava irrilevante se questo trauma avesse o meno provocato la specifica conseguenza del sanguinamento.
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., n. 2595 del 27.1.2023
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