SENTENZA DEL GIORNO – 1.2.2023

da | Feb 1, 2023 | Uncategorized

FAMIGLIA IN VACANZA FINISCE ALL’OSPEDALE CON LA GASTROENTERITE: L’AGENZIA DI VIAGGI E IL TOUR OPERATOR SONO TENUTI AL RISARCIMENTO?

Una famiglia acquistava un pacchetto turistico “all inclusive” per il soggiorno in un villaggio turistico, dopo due giorni dall’arrivo, prima un figlio, poi l’altro e infine la moglie venivano colpiti da gastroenterite e ricoverati nell’ospedale locale, anche altri 20 ospiti dello stesso villaggio venivano ricoverati per gli stessi sintomi, causati da cibi o bevande consumati nel villaggio. I genitori (in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli) evocavano in giudizio l’agenzia di viaggi e il tour operator per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza all’inadempimento del contratto di compravendita del pacchetto turistico. La Corte di Appello rigettava la loro domanda (previamente accolta, invece, in primo grado), ritenendo che l’organizzatore e il venditore fossero responsabili solo per le obbligazioni assunte, per cui l’agenzia di viaggi non rispondeva dell’eventuale inadempimento del tour operator o dei singoli fornitori dei servizi del pacchetto. L’agenzia di viaggi si era limitata a vendere il pacchetto in esecuzione del mandato professionale, non rientrando la verifica o la sorveglianza sui servizi offerti dal tour operator o dai singoli fornitori. La vicenda giungeva in Cassazione, dove la Corte, invece, era di diverso avviso.
Nel contratto “all inclusive” la pluralità di servizi ed accessori connota proprio la finalità turistica del contratto nella loro unitarietà funzionale. Si tratta di un’obbligazione di risultato nell’ambito del rischio di impresa (e nel rischio connaturato nell’avvalersi di terzi) nei confronti dell’acquirente e, pertanto, sussiste la responsabilità solidale. L’agenzia di viaggi risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L’intermediario (o venditore che dir si voglia), invece, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata, l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate. La Corte dunque accoglieva il ricorso dei genitori rinviando alla Corte d’appello per nuova pronuncia.

Cass. civ., sez. III, ord., n. 1417 del 18.1.2023

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