SENTENZA DEL GIORNO – 19.1.2023

da | Gen 19, 2023 | Uncategorized

LASCIA I CUCCIOLI DAVANTI AL CANILE: CONDANNATO PER ABBANDONO DI ANIMALI.

E’ valsa una condanna per il reato di abbandono di animali la condotta di un uomo che aveva lasciato alcuni cuccioli di cane dinanzi ad un canile. Per i giudici del Tribunale non c’erano dubbi circa le responsabilità dell’uomo, che veniva condannato per il reato di abbandono di animali a pagare un’ammenda di 650 euro. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione dove il suo legale impostava la sua difesa sostanzialmente sul fatto che l’uomo avesse lasciato i cani davanti ad un canile ossia un luogo istituzionalmente deputato a prendersi cura di tal genere di animali, non essendo compatibile col reato di abbandono di animali, che andava invece ricondotto alla trascuratezza e al disinteresse verso l’animale, lasciato sprovvisto delle cure e della custodia necessarie alla sua sopravvivenza. La Corte non concordava però con tale tesi difensiva, sostenendo che la condotta consistita nell’aver lasciato alcuni cuccioli davanti ad un canile era catalogabile come abbandono di animali, in quanto la condotta dell’abbandono, indipendentemente dal luogo in cui avveniva, si sostanziava nel distacco volontario dell’animale domestico che, essendo, nel caso del cane, per la sua stessa natura capace di affezione all’uomo e, al contempo, bisognevole di accudimento, specie se in tenera età, veniva improvvisamente a trovarsi in condizioni che ne mettevano a repentaglio la sua stessa possibilità di sopravvivenza. Tale condizione si verificava anche quando l’abbandono degli animali avveniva davanti ad un canile il cui addetto ne avesse rifiutato l’accettazione, posto che tale rifiuto non assicurava in alcun modo colui che si disfava dell’animale che la struttura se ne potesse prendere cura in sua vece. Non poteva quindi negarsi, secondo i giudici, la libera e cosciente volontarietà dell’abbandono, rivelatore dell’indifferenza nei confronti dei cuccioli di cane. Per quanto riguardava invece la possibilità della “Non punibilità” per l’uomo, i giudici ritenevano necessario un nuovo processo in Tribunale per valutare l’effettiva gravità della condotta.

Cass. pen., sez. III, n. 49471 del 29.12.2022

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