SINISTRO STRADALE MORTALE: L’ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA DI UN GATTO VALE COME CASO FORTUITO.
Scenario dell’incidente una strada provinciale, dove il guidatore si vedeva costretto a sterzare improvvisamente per evitare un gatto che stava attraversando, a causa dell’asfalto scivoloso per la pioggia, perdeva il controllo dell’auto che andava ad impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica sul lato opposto della carreggiata. A causa delle lesioni subite, l’uomo decedeva durante la corsa in ospedale. Gli eredi agivano in giudizio, chiedendo all’Ente proprietario della strada (la Provincia) il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale derivante da cose in custodia. La domanda veniva inizialmente accolta dal Tribunale ma la Corte d’Appello non era dello stesso avviso, escludendo la responsabilità della Provincia. Gli eredi ricorrevano, così, in Cassazione, dove la Corte confermava quanto deciso dalla Corte d’Appello che, correttamente, aveva escluso la responsabilità della Provincia sulla base dell’accertamento di fatto, derivante dall’esame dei testimoni, del verbale della Polizia Municipale sopraggiunta sul luogo nell’immediatezza del fatto e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, dell’interruzione del nesso causale per caso fortuito, riconducibile al fatto del terzo e alla colpa del danneggiato. La perdita di controllo dell’auto era infatti dovuta all’improvviso attraversamento di un gatto e alla velocità del veicolo non adeguata alle condizioni della strada, nonché alle condizioni di usura degli pneumatici non idonei a garantire la massima efficienza del sistema frenante. L’auto aveva inoltre invaso la corsia opposta, oltrepassando le linee longitudinali continue ed andando ad impattare contro il palo posto a circa 60 cm dalla striscia bianca di delimitazione della carreggiata.
In linea con la giurisprudenza di legittimità, è il danneggiato ad avere l’onere di provare il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa. Il custode deve invece dimostrare che il danno sia stato causato dal caso fortuito, compresi il fatto naturale e il fatto del terzo o del danneggiato stesso.
La Corte non poteva, dunque, che ritenere inammissibile il ricorso.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 37515 del 22.12.2022
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