CADUTA AGLI UFFIZI: IL MINISTERO DELLA CULTURA DEVE RISARCIRE I DANNI AL TURISTA.
Un turista agiva in giudizio, chiamando in causa il Ministero dei Beni e delle attività culturali, chiedendo il risarcimento danni da lui subiti a seguito delle lesioni che aveva riportato quando, scendendo la scalinata del loggiato degli Uffizi, era caduto a causa di un gradino sbeccato. Il Tribunale accoglieva l’istanza risarcitoria solo in parte, ritenendo sussistente un concorso colposo nella misura del 50% della persona danneggiata, che otteneva un ristoro economico quantificato in oltre 10.000 euro. La Corte d’Appello, in secondo grado, aggravava però la posizione del Ministero della Cultura, riconoscendone la responsabilità esclusiva per la caduta del turista, il quale otteneva un risarcimento pari a quasi 24.000 euro a titolo di danno non patrimoniale e un’ulteriore somma di 500 euro come rimborso di spese mediche. In secondo grado, si riteneva provato che la caduta fosse stata causata dalla presenza di un gradino lesionato, in difetto di qualsivoglia segnalazione o altra misura precauzionale da parte del custode, al quale il limitato perimetro della scalinata ben consentiva un agevole controllo. Doveva dunque ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del Ministero, il quale però non ci stava e ricorreva in Cassazione evidenziando che la rottura minima del gradino era dovuta alla normale degradazione causata dal passare del tempo e che imperfezioni quali quella che ha causato la caduta ben potevano essere pacificamente qualificate come prevedibili in un luogo come il Loggiato degli Uffizi, struttura risalente al XVI secolo. Per i Giudici di Cassazione, però, è illogico il riferimento a una presunta impossibilità di controllo del luogo, anche perché la vetustà dell’edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevato di visitatori non costituivano elementi neppure astrattamente idonei a impedirne il controllo e ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza dello scalone in oggetto. La Corte rigettava dunque il ricorso del Ministero, confermando il risarcimento del danno.
Cass. civ, sez. III, ord., n. 37060 del 19.12.2022
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