BIDELLO SI LASCIA ANDARE A TOCCAMENTI E AD ABBRACCI PROLUNGATI NEI CONFRONTI DI ALCUNE ALLIEVE: E’ VIOLENZA SESSUALE.
Un bidello di scuola media veniva condannato per violenza sessuale per aver dedicato a diverse alunne abbracci, carezze e toccamenti assolutamente esecrabili. Le zone del corpo delle ragazze a cui l’uomo dedicava attenzioni, oltre alle modalità da lui utilizzate, rivelavano in maniera inequivoca la natura erotica dei suoi gesti, rendendo impossibile parlare di mera confidenza tra l’operatore e le allieve. L’uomo finiva così sotto processo per una pluralità di abusi sessuali, posti in essere con atti repentini ai danni di due bambine dell’età di neppure 5 anni che frequentavano l’asilo dove egli svolgeva mansioni di bidello, nonché, in epoca successiva, nei confronti di talune allieve, minori di 14 anni, della scuola media inferiore dove egli era stato trasferito. Il bidello veniva così condannato, in primo ed in secondo grado, per il reato di violenza sessuale, con pena fissata in Appello a cinque anni e otto mesi di reclusione. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, concentrandosi prevalentemente, nella sua difesa, sugli avvenimenti relativi al periodo di impiego nella scuola media, osservando che dalle dichiarazioni rese dalle allieve emergeva che non era accaduto nulla di grave mentre la maggior parte dei fatti delittuosi era stata riferita solo da altre compagne. Per il legale del bidello non vi era alcun presupposto per la configurabilità delle condotte di violenza sessuale, in quanto le zone corporee attinte dai toccamenti contestati non potevano essere inquadrate fra quelle erogene, mancando la prova che si trattasse di glutei, fianchi, fondo schiena; non era stato posto in essere alcun gesto di costrizione o di induzione, essendo le condotte avvenute all’aperto, in luoghi pubblicamente frequentati; non vi era prova che l’uomo avesse appagato un desiderio sessuale, essendo i suoi gesti espressione del comportamento amichevole da sempre tenuto nei confronti delle scolaresche, caratterizzato forse da eccessiva confidenza, ma non da malizia. La Corte però non si lasciava convincere dalla tesi difensiva, ad inchiodare l’uomo vi era l’attenta e particolareggiata analisi delle singole dichiarazioni rese dalle ragazze, dapprima alle insegnanti, poi al pubblico ministero e infine in incidente probatorio, dichiarazioni in cui ognuna di loro riferisce nel dettaglio quanto accaduto a sé, unitamente al disagio provato di fronte alle anomale condotte del bidello. Inoltre, a prescindere dalle zone dei toccamenti, erano le modalità ad inchiodare l’uomo e a rivelare la natura erotica dei suoi comportamenti, in quanto i gesti sotto accusa erano consistiti in abbracci prolungati, con le mani che si allungavano lungo il corpo delle ragazze oppure che si infilavano sotto le magliette da loro indossate, in un contesto di regolare andamento scolastico che certamente non giustificava simili effusioni, in alcun modo provocate o ricambiate dalle ragazze. Veniva dunque confermata la condanna dell’uomo.
Cass. pen., sez III, n. 45242 del 29.11.2022
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