SENTENZA DEL GIORNO – 22.11.2022

da | Dic 19, 2022 | Uncategorized

LA ZIA CHE PUBBLICA SU FACEBOOK LE FOTO DEI NIPOTI SENZA IL CONSENSO DEL PADRE E’ TENUTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

Il protagonista della vicenda giudiziaria, agiva in giudizio, avanti al Tribunale di Rieti, dopo aver scoperto che la cognata aveva condiviso su Facebook 52 foto e un video dei figli minorenni, con il solo consenso della madre, rendendo quelle immagini accessibili a tutti gli utenti, i quali a loro volta avevano condiviso alcune di quelle foto. L’uomo nell’ambito familiare aveva sempre espresso la sua contrarietà alla pubblicazione sui social network di immagini e notizie sia personali, sia dei componenti della sua famiglia, pertanto la cognata ne era perfettamente a conoscenza. Inoltre l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto dei minori doveva essere fornita da entrambi i genitori, essendo insufficiente l’autorizzazione di un solo genitore e tale consenso doveva essere necessariamente espresso, non assumendo alcun rilievo il consenso tacito. Inoltre, la cognata aveva violato la privacy dei nipoti attraverso la pubblicazione non autorizzata di loro immagini, rendendo possibile la loro condivisione e il loro utilizzo, potenzialmente improprio e pericoloso, a tutti gli utenti di Facebook. Per i giudici del Tribunale di Rieti andava accolta la richiesta presentata dall’uomo e mirata ad ottenere dalla cognata il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai due figli in conseguenza della pubblicazione non autorizzata su Facebook di foto e video che li ritraevano. Il diritto all’immagine della persona fisica rientra senz’altro nell’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti e garantiti della Costituzione, la quale pacificamente sancisce la libertà di autodeterminazione della persona in ordine alle proprie scelte esistenziali, tra le quali rientra quella consistente nel rendere o meno accessibile a terzi una fotografia che la ritrae. Detto diritto costituisce, altresì, una proiezione del diritto alla privacy, inteso come diritto all’intimità della propria sfera riservata. Il Codice Civile prevede che qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sia dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. Il Tribunale, in virtù dell’elevato numero di fotografie complessivamente pubblicate dalla donna sul proprio profilo Facebook e del fatto che quelle immagini ritraevano i minori nell’ambito della loro vita privata, tra l’altro, anche da soli, in primo piano e in costume da bagno e della durata dell’esposizione, condannava la donna a liquidare al cognato, quale genitore dei due minori, la somma complessiva di 5000 euro (2500 euro per ciascun figlio), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai figli.

Trib. Rieti, sent., n. 443 del 17.10.2022

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