BAMBINO CADE SUL MARCIAPIEDE DISSESTATO: RESPONSABILE IL NONNO DISATTENTO.
I genitori del bambino ricorrevano in giudizio per veder riconosciuta la responsabilità del Comune per il danno subito dal figlio che, correndo, era caduto su un marciapiede a causa delle sue precarie condizioni. I giudici di merito, respingevano, sia in primo che in secondo grado, la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune dai genitori del bambino rimasto vittima di una caduta lungo una via cittadina, caduta provocata, a loro parere, dalle cattive condizioni di manutenzione di un marciapiede percorso dal bambino accompagnato dal nonno. Secondo i giudici, era innegabile che l’intera responsabilità dell’accaduto fosse in capo al nonno, al momento dell’incidente tenuto alla sorveglianza del minore. La caduta era avvenuta in un luogo ben noto al bambino, posto che si era nei pressi della casa del nonno, lo stato di sconnessione del marciapiede era conosciuto sia ai genitori che al minore, gli effetti della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo, e ciò avrebbe obbligato il nonno ad un’adeguata sorveglianza, il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza, cioè il nonno, era tale da escludere la responsabilità del Comune. Inutile quindi, il ricorso in Cassazione proposto dal figlio stesso, nel frattempo divenuto maggiorenne. La Cassazione sottolineava poi che la caduta era avvenuta intorno alle ore 20.30 di una serata di luglio, potendo ritenersi nozione di comune esperienza che nel mese di luglio vi sia a quell’ora una piena visibilità, tanto più rilevante in considerazione della notorietà dei luoghi, come nel caso specifico. La Corte rigettava il ricorso, evidenziando definitivamente che la caduta era da ricondursi ad un’omessa vigilanza da parte del nonno, che era tenuto alla custodia del nipote, essendovi un’evidente interruzione del nesso di causalità tra la cosa – il marciapiede – e il danno – la caduta del bambino –, escludendo ogni possibile responsabilità del Comune.
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., n. 33390 dell’11.11.2022
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