FIGLIO MAGGIORENNE E FUORI CORSO NEGLI STUDI UNIVERSITARI: IL PADRE DEVE MANTENERLO.
Il figlio agiva in giudizio in quanto a causa del mancato adempimento del padre all’obbligo di contribuire al suo mantenimento (e nella misura del 70%, al pagamento delle tasse universitarie), non aveva potuto concludere i suoi studi universitari. La vicenda finiva dinanzi la Corte di Cassazione, ove il figlio sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto il genitore istante (a seguito della revoca del contributo di mantenimento) non gravato dell’onere di provare che il figlio a carico non avesse compiuto il percorso formativo, pur avendone avuto la possibilità. Secondo la Corte la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti doveva essere fondata su un accertamento di fatto che riguardava l’età, l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, la complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto. L’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa quindi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Dunque, la Corte d’Appello aveva errato nel ritenere che fosse onere della madre e del figlio provare che fosse per loro impossibile pagare autonomamente gli studi universitari al posto del padre, il quale era comunque tenuto all’obbligo del mantenimento e che di fatto non aveva fornito la prova del suo adempimento. Il ricorso del figlio veniva dunque accolto, il padre doveva contribuire al mantenimento degli studi portati avanti con profitto dal figlio.
Cass. civ., n. 32727 del 7.11.2022
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