ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE IL LAVORATORE POTEVA ESSERE REIMPIEGATO IN DIVERSE MANSIONI.
Un lavoratore, licenziato per giustificato motivo oggettivo per la soppressione delle sue mansioni di direttore di filiale, impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Nuoro, ritenendo che le sue mansioni non erano state soppresse, ma semplicemente trasferite presso la sede centrale, inoltre il suo posto era stato assegnato ad un collega più giovane ed egli avrebbe comunque potuto essere destinato ad altra filiale con uguali mansioni. Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando illegittimo il licenziamento ed ordinando la reintegrazione del lavoratore con risarcimento del danno, in secondo grado la Corte d’Appello ribaltava la decisione, riconoscendo solo il superiore inquadramento del lavoratore e il diritto alle differenze retributive, la controversia giungeva così in Cassazione, dove veniva evidenziato che il giudice dell’appello si era contraddetto nell’aver prima riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori e poi per non averne tenuto conto nel valutare la possibilità di un ricollocamento in azienda. Difatti, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, era necessario sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che fosse necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati, diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non poteva essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. Pertanto la Corte, accoglieva il ricorso del lavoratore.
Cass. civ., sez. lav., ord. n. 30950 del 20.10.2022
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