L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AD UNO DEI DUE CONIUGI INCIDE SULL’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMETNO
Ad esito del giudizio di primo grado, il Tribunale pronunciava la seperazione personale di due coniugi, con addebito al marito, per avere intrattenuto una relazione extraconiugale. Con la medesima pronuncia veniva posto a carico dell’uomo il contributo al mantenimento della moglie (€ 350,00 mensili) e della figlia minorenne (€ 350,00 mensili), affidata ad entrambi i genitori, con assegnazione alla mogliedell’abitazione familiare di proprietà di entrabi i coniugi. Il marito impugnava la decisione, ma la Corte Territoria rigettava l’appello. L’uomo ricorreva in Cassazione, sostenendo, per quello che qui interessa, che la Corte d’Appello, e prima ancora il Tribunale, all’atto di quantificare l’assegno di mantenimento, non avessero tenuto nella giusta considerazione il fatto che alla donna, collocataria della figlia minorenne, era stata assegnata l’abitazione di proprietà di entrambi i coniugi. La Suprema Corte dà ragione al marito, ricordando che l’assegnazione della casa familiare, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente, costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico. Non solo. Il provvedimento di assegnazione dell’immobile di proprietà di entrambi i coniugi, essendo opponibile ai terzi, limita fortemente la facoltà del genitore non collocatario di disporre della propria quota di proprietà, con conseguente pregiudizio economico per lo stesso. Tale pregiudizio deve essere preso in considerazione dal Giudice al momento di stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 27599/2022
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