IL MEDIATORE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE NON PARTECIPA A TUTTE LE FASI DELLA TRATTATIVA
Un’agenzia immobiliare citava in giudizio una società affinché quest’ultima venisse condannata al pagamento della provvigione dovuta per l’attività di mediazione svolta per conto della convenuta, nell’ambito di tre compravendite. La società si costituiva sostenendo che le compravendite, in realtà, erano state definite grazie a trattive dirette tra gli acquirenti e di aver appreso dell’incarico dato al mediatore solo ad affare concluso. Il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’Appello, in secondo, danno ragione all’agenzia immobiliare, condannando la parte venditrice a corrispondere al mediatore la provvigione nella misura del 3% sull’importo delle compravendite. Contro la sentenza emessa dai giudice di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione la parte sconfitta, sostenendo che non vi era stato alcun collegamento tra la conclusione degli affari e l’attività svolta dall’agenzia e che, in comunque, era rimasta all’oscuro del ruolo svolto dal mediatore. I Giudici di Piazza Cavour, però, rigettano il ricorso, evidenziando come, nel caso di specie, dalle testimonianze rese in primo grado era emerso che le compravendite erano state concluse grazie all’intervento del mediatore. La Suprema Corte ha però specificato che, in generale, perché sussista il nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, non è necessario l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare fa maturare il diritto alla provvigione, a condizione che l’attività posta in essere costituisca il risultato di una ricerca fatta dal mediatore.
Cass. civ., sez. II, ord. 22 giugno 2022, n. 20130
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